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Mercati del Contadino - la Normativa Nazionale
articolo di Nicoletta Molteni
I PRIMI “MERCATI DEL CONTADINO”
Le prime forme di vendita diretta dei prodotti agricoli nascono in Italia quarant’anni fa, non come mercati a sé stanti, ma all’interno di fiere e sagre di paese. Unica eccezione il Comune di Jesi che già dal 1960 offre un apposito spazio mercato ai produttori provenienti dalle valli jesine e dalla valle dell'Aso.
Verso la fine degli anni Novanta è utilizzata per la prima volta la dicitura “mercato del contadino”, per contraddistinguere dalle abituali strutture dedicate al commercio all’ingrosso e al dettaglio quelle aree riservate invece alla distribuzione di ortofrutta, miele, formaggi, ecc. da parte degli stessi produttori. Primi fra tutti furono i mercati del contadino di Bolzano del 1996 e quello di Varese Ligure del 1998.
DECRETI DEL 2001 E 2007
Il D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, avente come oggetto “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” segna l’avvio decisivo del processo di sviluppo di questa modalità di vendita, da allora in continua crescita. In un nuovo decreto del 2007 si registrano e disciplinano i cambiamenti avvenuti nel contesto economico e sociale e si offre alle aziende agricole l’opportunità di accedere senza intermediazioni ai mercati di sbocco, riconoscendo a queste imprese la possibilità di potenziare le funzioni del marketing e della commercializzazione, e quindi l’opportunità di divenire delle realtà sempre più articolate e vitali.
FINANZIARIA 2007
Un successivo passo verso il pieno sviluppo dei mercati degli agricoltori è l'art. 1 comma 1065 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296), che così dispone in merito ai mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli:
”In attuazione dell'art. 1 comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definite le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.2. I Comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente decreto. Le richieste di autorizzazione complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, si intendono accolte.”
DECRETO 20 NOVEMBRE 2007
Con il Decreto 20 novembre 2007 (“Attuazione dell'art.1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”), in vigore dal 1 gennaio 2008, il Ministero delle Politiche Agricole ha poi disciplinato i mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli (Art. 1), i soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta (Art. 2) e le modalità di vendita dei prodotti agricoli (Art.4).
Ecco i punti salienti del decreto:
- I Comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita.
- Ai Comuni, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, spetta il compito di promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita.
- Possono esercitare la vendita diretta in questi mercati gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, la cui azienda si trovi nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti e che offrano prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.
- Nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle norme igienico-sanitarie, sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
- All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso sia l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia la realizzazione di attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
Leggi anche "I Farmer's Market"
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I PRIMI “MERCATI DEL CONTADINO”Le prime forme di vendita diretta dei prodotti agricoli nascono in Italia quarant’anni fa, non come mercati a sé stanti, ma all’interno di fiere e sagre di paese. Unica eccezione il Comune di Jesi che già dal 1960 offre un apposito spazio mercato ai produttori provenienti dalle valli jesine e dalla valle dell'Aso.
Verso la fine degli anni Novanta è utilizzata per la prima volta la dicitura “mercato del contadino”, per contraddistinguere dalle abituali strutture dedicate al commercio all’ingrosso e al dettaglio quelle aree riservate invece alla distribuzione di ortofrutta, miele, formaggi, ecc. da parte degli stessi produttori. Primi fra tutti furono i mercati del contadino di Bolzano del 1996 e quello di Varese Ligure del 1998.
DECRETI DEL 2001 E 2007
Il D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, avente come oggetto “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” segna l’avvio decisivo del processo di sviluppo di questa modalità di vendita, da allora in continua crescita. In un nuovo decreto del 2007 si registrano e disciplinano i cambiamenti avvenuti nel contesto economico e sociale e si offre alle aziende agricole l’opportunità di accedere senza intermediazioni ai mercati di sbocco, riconoscendo a queste imprese la possibilità di potenziare le funzioni del marketing e della commercializzazione, e quindi l’opportunità di divenire delle realtà sempre più articolate e vitali.
FINANZIARIA 2007
Un successivo passo verso il pieno sviluppo dei mercati degli agricoltori è l'art. 1 comma 1065 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296), che così dispone in merito ai mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli:
”In attuazione dell'art. 1 comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definite le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.2. I Comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente decreto. Le richieste di autorizzazione complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, si intendono accolte.”
DECRETO 20 NOVEMBRE 2007
Con il Decreto 20 novembre 2007 (“Attuazione dell'art.1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”), in vigore dal 1 gennaio 2008, il Ministero delle Politiche Agricole ha poi disciplinato i mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli (Art. 1), i soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta (Art. 2) e le modalità di vendita dei prodotti agricoli (Art.4).
Ecco i punti salienti del decreto:
- I Comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita.
- Ai Comuni, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, spetta il compito di promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita.
- Possono esercitare la vendita diretta in questi mercati gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, la cui azienda si trovi nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti e che offrano prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.
- Nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle norme igienico-sanitarie, sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
- All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso sia l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia la realizzazione di attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
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